Dalla 'Legge Iori' alle nuove leggi per educatori: una guida aggiornata al 2020
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un vero e proprio fermento normativo, la categoria degli educatori e dei pedagogisti ha infatti raggiunto il tanto desiderato riconoscimento ma i più continuano a ignorare la portata di queste leggi, cosa cambia e le ultime notizie. Ecco perché in quest'articolo ti propongo una semplice guida alle leggi per educatori e pedagogisti! Procediamo in ordine cronologico e vediamo nel dettaglio tutte le leggi e cosa cambia per questa categoria!
- Professioni non ordinistiche (Legge 4/2013)
- "Legge Iori" e riconoscimento di educatori e pedagogisti (Legge 205/2017)
- Titoli per lavorare al nido (Decreto Legislativo 65/2017)
- Educatori al nido: Il MIUR fa chiarezza! (Nota ministeriale 14176/2018)
- Educatori e pedagogisti nel socio sanitario (Legge 145/2018 comma 517)
- Pedagogista nell'unità di valutazione multidisciplinare (Decreto Legislativo 96/2019)
- Educatori e Pedagogisti a scuola (Disegno di Legge 1319)
Professioni non ordinistiche (Legge 4/2013)
La Legge 4/2013 non riguarda nello specifico gli educatori e i pedagogisti ma una categoria più generale: quella delle professioni non organizzate in ordini o collegi. Ciò significa che il pedagogista e l'educatore socio-pedagogico non hanno un albo e non hanno un ordine di appartenenza. Possono però iscriversi ad associazioni professionali!
Dunque se ti stai chiedendo dell'esistenza di un albo per pedagogisti la risposta è: no! Non esiste!
Le associazioni di categoria sono enti che non hanno rappresentanza esclusiva, ciò significa che non esiste un’unica associazione ma molteplici e il professionista può scegliere quella più idonea in base al suo agire professionale. L’associazione di categoria funziona come un vero e proprio albo o ordine professionale, infatti:
- Garantisce il rispetto di un codice deontologico di condotta;
- Attesta le competenze del professionista associato;
- Vigila sulla condotta del professionista e stabilisce sanzioni in caso di violazione del codice;
- Promuove la formazione permanente dell’associato;
- Attiva sportelli per il consumatore per garantire la tutela dell’utente;
- Promuove iniziative per la crescita della professione.
Grazie alla Legge 4/2013, il cui testo integrale è presente in Gazzetta Ufficiale, l’educatore socio-pedagogico e il pedagogista possono tesserarsi presso tali enti per garantire la qualità degli interventi professionali svolti. Si tratta di una scelta non obbligata ma sicuramente responsabile!
"Legge Iori" e riconoscimento di educatori e pedagogisti (Legge 205/2017)
A dicembre 2017, alle porte del 2018, sono stati approvati dei commi che hanno permesso all’educatore e al pedagogista di ottenere il riconoscimento normativo. Molti non colgono o continuano ad ignorare la portata e l’importanza di questo riconoscimento! Infatti prima di questa legge gli educatori e i pedagogisti, normativamente parlando, non esistevano. Chiunque poteva attribuirsi la qualifica di educatore o di pedagogista, perché nessuno lo vietava. Con l’approvazione di quella che viene erroneamente riconosciuta come "Legge Iori”, è stata finalmente disciplinata la categoria. Infatti le qualifiche di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista vengono attribuite solo ai possessori di determinati diplomi di laurea:
- Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico: la laurea dell'educatore professionale socio-pedagogico è la L-19 (Laurea Triennale in Scienze dell’educazione)
- Qualifica di pedagogista: le laurea per il pedagogista è di classe magistrale e sono LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi), LM-57 (Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua), LM-85 (Scienze pedagogiche), LM-93 (Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education).
Dunque se ti stai chiedendo come diventare educatore professionale socio-pedagogico o come diventare pedagogista, devi ottenere questi specifici diplomi di laurea in base alla qualifica che desideri raggiungere.
La Legge Iori, che è in realtà una chimera e in seguito ti spiego il perché, ha anche stabilito gli ambiti professionali dell'educatore e del pedagogista. Queste figure professionali possono lavorare con persone di ogni età e nei seguenti ambiti:
- Servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali;
- Ambito formativo e scolastico;
- Servizi di supporto alla genitorialità e della famiglia;
- Ambito culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale
Parlare di “Legge Iori” è un abuso! Con questo termine si fa riferimento al disegno di legge 2443. Un testo ampio e dettagliato che aveva l’obiettivo di fare chiarezza sulle professioni educative. La "Legge Iori" non è stata mai approvata! Mancarono le tempistiche burocratiche. Al suo posto però furono approvati dei commi (dal 594 al 600) all’interno della Legge Bilancio.
Ed è così che educatori e pedagogisti hanno ottenuto il riconoscimento normativo! Grazie alla Legge Bilancio 205/2017, non alla legge Iori, sono stati stabiliti i titoli per accedere alle qualifiche e gli ambiti d’intervento professionale. Da quel giorno educatori e pedagogisti finalmente esistono, nessuno potrà più improvvisarsi! C'è da dire che la Legge Bilancio 205/2017 (commi 594 - 601) viene spesso riconosciuta come una Legge per educatori, in realtà essa approfondisce anche la figura professionale del pedagogista e traccia una differenza tra le due qualifiche.
Il testo della legge è disponibile in Gazzetta Ufficiale ma se vuoi sapere chi è e cosa fa il pedagogista puoi leggere quest'articolo di approfondimento!
Titoli per lavorare al nido (Decreto Legislativo 65/2017)
Il decreto Legislativo approvato nel 2017 ha apportato cambiamenti al sistema integrato di educazione e istruzione (0-6 anni). L’articolo 14 del Decreto 65/2017 ha messo ordine tra i titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia.
Cosa cambia per l’educatore? Oggi per lavorare come educatore di nido è necessario conseguire una laurea in scienze dell'educazione (classe L-19) con indirizzo specifico per i servizi educativi per l'infanzia. Prima di questo decreto tutti gli indirizzi della classe L-19 erano ammessi, anche i più generici. Grazie al D.Lgs 65/2017 servirà invece un indirizzo specifico!
Educatori al nido: Il MIUR fa chiarezza! (Nota ministeriale 14176/2018)
A seguito del Decreto Legislativo 65/2017 è scoppiato il caos! Qualcuno ha confuso il decreto chiamandolo "Legge per educatori" e addirittura in molti hanno creduto che si trattasse della Legge Iori, altri professionisti erano preoccupati perché l’indirizzo del proprio diploma di laurea non era specifico, le università non erano attrezzate. Il MIUR prendendo atto del caos, ha emanato una nota ministeriale. Si tratta di un vero e proprio chiarimento sui titoli che permettono di lavorare come educatori di nido.
Cosa stabilisce questa nota e cosa cambia? Continueranno ad avere validità, ai fini dell’accesso alla professione, i titoli conseguiti all’interno della classe L-19 ed entro l’anno accademico 2019-2020, pur in assenza dell’indirizzo specifico. Colmato il vuoto normativo, offerto il tempo necessario agli Atenei per recepire la nuova normativa, a partire dall'anno accademico 2019-2020 per lavorare come educatori al nido servirà una laurea in scienze dell'educazione con indirizzo specifico per l'infanzia!
Educatori e pedagogisti nel socio sanitario (Legge 145/2018 comma 517)
Il riconoscimento avvenuto con la Legge 205/2017 (la falsa “Legge Iori”) ha prodotto un vuoto importante. Infatti all’interno dei commi dedicati agli ambiti d’intervento dell’educatore e del pedagogista non era stato inserito il settore socio-sanitario! Questo vuoto normativo ha destato timori ed ha scosso la categoria, in effetti si tratta di un importante ambito d’intervento. Ambito che, tra l’altro, ha fortemente bisogno di interventi educativi e pedagogici.
La soluzione è arrivata senza farsi aspettare troppo. Il comma 517 della Legge 145/2018 ha ristabilito l’ordine riconsegnando l’ambito socio sanitario agli operatori educativi. Sostanzialmente cosa cambia? Gli educatori e i pedagogisti possono lavorare in ambito socio sanitario e della salute senza doversi iscrivere ad albi sanitari, in quanto il loro esercizio riguarda aspetti educativi fondamentali per la salute e il benessere della persona.
Pedagogista nell'unità di valutazione multidisciplinare (Decreto Legislativo 96/2019)
Ad Agosto 2019 un nuovo decreto legislativo ha fatto capolino nel mondo educativo. Il Decreto 96/2019 ha disposto una serie di modifiche e di correzioni alle norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, approvate nel 2017.
Tra le varie modifiche ne spunta una davvero significativa per la categoria! Il pedagogista viene inserito nell’unità di valutazione multisciplinare, nell’ambito del sistema sanitario nazionale, per la stesura del piano di funzionamento dell’alunno con disabilità! Si tratta di un importante tassello per la promozione dell'inclusione scolastica: un professionista apicale dell'educazione parteciperà alla descrizione del funzionamento e all'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno con bisogni educativi speciali.
Educatori e Pedagogisti a scuola (Disegno di Legge 1319)
E oggi? Cosa bolle in pentola? Una nuova legge potrebbe essere approvata e riguarda l’istituzione delle figure di educatore e pedagogista scolastico. In altre parole il pedagogista e l’educatore socio-pedagogico entreranno a far parte dell’organico scolastico, assunti dunque dal MIUR, per far fronte alla "crescente complessità delle relazioni educative, prevenire le forme di difficoltà scolastiche, di disagio e di abbandono, con particolare riferimento a fenomeni quali la violenza, il bullismo, il cyberbullismo, nonché di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti con il sostegno alle capacità educative dei genitori e degli insegnanti"